(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 4
                        del 25 febbraio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. L'art. 3 - comma 1 - della legge regionale 10 settembre 1993  n.
55,  modificato  puntualmente  dall'art.  1  della legge regionale 16
gennaio 1996 n. 10, e'  autenticamente  interpretato  nel  senso  che
l'erogazione  dei  contributi ivi specificati non e' subordinata alla
circostanza  che  i  destinatari dei benefici intraprendano attivita'
autonome.
  2. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 10  settembre  1993
n. 55 e' abrogato.
  3.  L'art. 5 - comma 2 - della legge regionale 10 settembre 1993 n.
55, modificato puntualmente dall'art.  2  della  legge  regionale  26
gennaio  1996  n. 10, e' autenticamente interpretato nel senso che il
contributo di cui all'art. 3 comma 1 e' computato  sulla  base  della
media  delle  retribuzioni  tabellari  risultanti  dal C.C.N.L. della
categoria in vigore alla data del 24 febbraio 1996,  ponderata  sulla
base  della  consistenza  numerica  degli Operatori presenti nei vari
livelli  retributivi,  accertata  con  riferimento  al  personale  in
servizio alla stessa data.